Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “FRATERNITA’ CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA CITTA’ DEI RAGAZZI

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE- DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 1

L’Associazione laicale a scopo di religione già denominata “Fraternità Cristiana” assume la denominazione di “Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella Città dei Ragazzi” e costituisce la propria sede, che già era in Modena, in S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Essa sorge e vive sotto la protezione dei suoi celesti Patroni S. Francesco d’Assisi e S. Antonio da Padova e si ispira all’esempio di vita di Padre Olinto Marella.

 

Art. 2

L’associazione ha lo scopo di diffondere tra il popolo e in particolare tra i giovani e tra chi ha bisogno lo spirito cristiano della fraternità, e così di promuovere opere di culto, di educazione cristiana e di carità cristiana, anche mediante pubblicazioni, senza alcun fine di lucro. In particolare lo spirito che anima l’Associazione è quello di “Portare Gesù” tra i miseri, con visite alle famiglie povere, con soccorsi a chi ha bisogno e a chiunque è in abbandono, con l’accoglienza in strutture comunitarie; con cure agli infermi e ai vecchi, ai tossicodipendenti, agli ex carcerati, agli immigrati, agli handicappati, con l’istruzione ai fanciulli e ai giovani, e agli emarginati, da seguire senza limiti di età, e con la loro preparazione ai sacramenti e alla vita cristiana, accettando l’associazione tutto da tutti e dando tutto a tutti in spirito di carità, con l’impegno ad estendere in ogni modo la fama della santità di Don Olinto Marella e la memoria religiosa della Sua carità.

 

Art. 3

L’Associazione ha sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via dei Ciliegi n. 6, e potrà creare, per deliberazione del Consiglio Direttivo, altre sedi dipendenti in tutto il territorio della Repubblica.

 

Art. 4

L’Associazione si estingue, oltre che per i motivi previsti dalla Legge, qualora lo scioglimento sia deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

SOCI – AMMISSIONE – RECESSO – ESCLUSIONE

 

Art. 5

Per far parte dell’Associazione deve essere presentata domanda con l’impegno di prestare volonterosa opera secondo le proprie possibilità e secondo lo spirito dell’Associazione e di non tenere comportamenti inconciliabili con gli scopi dell’Associazione o tali da recare danno morale o materiale alla medesima.

Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente sull’accoglimento o meno della domanda.

 

Art. 6

L’Associato può sempre recedere dall’Associazione senza obbligo di specificare i motivi, uniformandosi a tale riguardo alle disposizioni di legge vigenti. Se il medesimo per qualsiasi motivo non partecipa alle Assemblee e non nomina un delegato, dopo tre assenze consecutive decade dalla qualità di associato.

 

Art. 7

L’esclusione di un associato viene deliberata dalla Assemblea qualora ricorrano gravi motivi, in particolare violazioni delle norme del presente statuto e/o di legge. E’ fatta salva la mancata prestazione dell’attività di cui all’art. 5 per impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’Associato. In caso di urgenza, l’esclusione dell’associato può essere deliberata anche dal Consiglio Direttivo, salva ratifica successiva da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.

 

Art. 8

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi od aventi causa, nelle ipotesi di recesso, esclusione o morte, non potranno mai, per alcun motivo, pretendere il rimborso dei contributi e delle oblazioni conferite all’Associazione né pretendere per qualsivoglia titolo la divisione o attribuzione dei beni costituenti comunque il pratrimonio dell’Associazione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 9

Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Direttore;
e. il Collegio dei Revisori

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

Art. 10

Gli associati, riuniti in adunanza, costituiscono l’Assemblea. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all’anno, delibera:
1. sul bilancio consuntivo e preventivo;
2. sulla nomina, quando occorra, del Consiglio Direttivo, tenuto conto del disposto dell’art. 14, e del Collegio dei Revisori;
3. su tutte le altre materie ad essa demandate dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle competenze allo stesso spettanti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 11

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate dal Consiglio Direttivo, presso la sede in S. Lazzaro di Savena o altrove, mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno dieci giorni prima a ciascuno degli associati, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo delle adunanze, di prima e di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti degli associati.

 

Art. 12

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera come segue:
• in prima convocazione le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei voti dei presenti;
• in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera, salva diversa e specifica previsione dello Statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in seno all’Assemblea per mezzo di delega rilasciata per iscritto ad altro associato. Ogni associato non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi ultimi non hanno diritto di voto.

 

Art. 13

Dell’Assemblea si redige in apposito registro il verbale, che fa fede per tutti gli associati tra loro e per i terzi contro l’Associazione. Il verbale è completo quando, letto agli associati, venga sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 14

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito dal Direttore e da sei membri eletti dall’Assemblea degli associati. I Consiglieri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono meno uno o più Consiglieri l’Assemblea degli associati eleggerà al più presto possibile altri consiglieri in loro vece che rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

 

Art. 15

Il Consiglio, a maggioranza dei suoi componenti, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e tali cariche sono esercitate gratuitamente.
Non può far parte del consiglio chi non sia associato. Gli associati dipendenti dell’Associazione possono essere eletti a membri del consiglio direttivo nel numero di tre unità al massimo e non potranno comunque assumere la carica di Presidente e di Vicepresidente del consiglio medesimo.

 

Art. 16

Spetta al Consiglio Direttivo l’esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in vista del perseguimento degli scopi dell’Associazione, tenuto conto che gli atti di disposizione per valore superiore ad un ventesimo del patrimonio sociale devono essere preventivamente approvati dalla Assemblea.
Il Consiglio, delibera, in via esemplificativa, in ordine a:
a. predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo;
b. atti di acquisto, accettazione di eredità o legati, alienazione, locazione, costituzione di diritti reali anche di garanzia o di vincoli e comunque ogni atto di disposizione relativo a beni mobili, immobili o crediti;
c. lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o ampliamento con riguardo ai beni immobili;
d. apertura di conti correnti bancari e stipulazione di ogni altro contratto bancario;
e. individuazione delle attività da svolgere per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
f. istituzione, modificazione ed estinzione delle strutture volte a realizzare gli scopi dell’Associazione;
g. stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati;
h. assunzione e licenziamento del personale dipendente;
i. ammissione di nuovi soci.

 

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e anche a seguito di richiesta di almeno quattro dei suoi membri, e comunque almeno una volta al mese, mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi ai consiglieri almeno sei giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può farsi con telegramma contenente per sommi capi l’ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto favorevole del Direttore determina la validità delle deliberazioni concernenti le materie di cui alle lett. e), f), g) e h) dell’art. 16. In caso di voto non favorevole può essere richiesto unanimemente dai consiglieri in carica il riesame e l’approvazione delle relative deliberazioni da parte dell’Assemblea.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

 

PRESIDENTE

 

Art. 18

Il presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, tanto canonica quanto civile, e ne cura l’attività corrente attenendosi alle decisioni del Consiglio Direttivo e riferendo poi a questo.

In caso di sua assenza o impedimento, opportunamente accertati e valutati dal Consiglio, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o, mancando anche quest’ultimo, dal consigliere più anziano per età.

 

DIRETTORE

 

Art. 19

Tutta l’attività dell’Associazione volta al perseguimento degli scopi è regolata dal Direttore, che deve essere un Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori, nominato con mandato triennale, rinnovabile, dal Ministro Provinciale dei Frati Minori avente giurisdizione in Bologna. Prima della nomina il Ministro Provinciale si consulterà con il
Consiglio Direttivo, per raccoglierne il parere non vincolante.
Spettano al Direttore, tra l’altro, le decisioni in ordine a:
a. iniziative in materia religiosa, di culto, di educazione cristiana e di carità cristiana;
b. coordinamento, organizzazione e regolamentazione delle attività dell’Associazione;
c. ammissione degli ospiti, consultati gli operatori della comunità interessata, e loro dimissione, previo parere
conforme del Consiglio Direttivo;
d. presentazione e nomina degli operatori volontari, previo parere conforme del Consiglio Direttivo;
e. formazione degli ospiti e preparazione di tutti gli operatori.

 

Art. 20

Il Direttore è membro di diritto del Consiglio Direttivo ma non può essere eletto Presidente dell’Associazione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art. 21

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, anche non associati, che sono nominati dall’Assemblea con mandato triennale e rinnovabile e che non hanno diritto ad alcun compenso. Se nel corso del triennio vengono meno uno o più componenti del Collegio l’Assemblea provvede al più presto, e comunque entro trenta giorni, a nominare altri membri in loro vece che restano in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.

 

Art. 22

Spetta al Collegio dei Revisori vigilare sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie nonché sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili. Il Collegio redige il verbale delle proprie riunioni, da tenersi almeno una volta al trimestre, e predispone la relazione sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo alla Assemblea, trascrivendo il tutto in un apposito libro.

I membri effettivi del Collegio devono presenziare all’Assemblea che discute il bilancio dell’Associazione e possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

 

ESERCIZIO – BILANCIO

 

Art. 23

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 maggio dell’anno successivo.

 

PATRIMONIO E SUA DEVOLUZIONE

 

Art. 24

Il patrimonio dell’Associazione, è costituito dai proventi delle donazioni e delle disposizioni testamentarie nonché dai beni mobili ed immobili che comunque sono o diverranno di sua proprietà.

In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria comunque provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il patrimonio allora esistente sarà devoluto ad iniziative di carità, in particolare ad iniziative a favore di giovani in stato di bisogno, da individuarsi da parte dell’Assemblea contestualmente alla deliberazione di scioglimento.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 25

Per quanto non contemplato e disciplinato in questo statuto si rinvia alle norme dei codici civile e canonico.